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Esercizio sociale
L’esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) di gennaio e  termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Bilancio
Il bilancio di esercizio è redatto dal Consiglio di   Amministrazione alla fine di ogni esercizio sociale; esso è corredato  da una  relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione  della Società e  sull’andamento della gestione sociale, indicante  specificatamente i criteri in  essa seguiti per il conseguimento degli  scopi statutari, in conformità con il  carattere cooperativo della  società.
Destinazione degli utili
L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla  distribuzione degli utili annuali destinandoli:
A.  al fondo di  riserva legale o ordinaria,  indivisibile dai soci sotto qualsiasi forma, sia  durante la vita della  società che all’atto dello scioglimento;
B.  ai Fondi mutualistici  per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
C.  una eventuale  quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;
D.  ad eventuali  fondi di riserva straordinaria,  mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi  forma, sia durante la vita  della società che all’atto dello scioglimento; 
E.   ad eventuali  dividendi in misura non superiore  al limite stabilito dal codice civile per le  cooperative a mutualità  prevalente.
F.   Per la parte  eventualmente residua, a fini  mutualistici, per la realizzazione degli  obbiettivi perseguiti dalla  cooperativa, ai sensi della legge,e di statuto,  individuati  dall’Assemblea con criteri e modalità disciplinate in apposito   regolamento.
L’Assemblea è sovrana nel deliberare che il  dividendo di  cui alla lettera e) venga destinato all’aumento delle  quote sociali fino al  massimo stabilito dalle leggi vigenti.
L’Assemblea può deliberare in deroga alle  disposizioni  di cui ai precedenti commi, che la totalità dell’utile  netto di bilancio, fatta  eccezione per la destinazione di cui alla  lettera b), venga devoluta ai Fondi  di riserva.
L’Assemblea, può, in ogni caso, destinare gli utili,   fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla  costituzione di  riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili fra  soci non cooperatori.
La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili  per  distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura  massima prevista  dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e  per remunerare gli  altri strumenti finanziari dei soci non  cooperatori.
L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione  degli  utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per  le  cooperative a mutualità prevalente.
Ristorni
L’Organo amministrativo che redige il progetto di   bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo  di  ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività  mutualistica.
L’Assemblea, in sede di approvazione di bilancio,   delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito  mediante  una o più delle seguenti forme:
A.  erogazione  diretta;
B.  aumento della  quota detenuta da ciascun socio;
C.  attribuzione di  obbligazioni;
D.  attribuzione di  azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso.