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Procedura di conciliazione e clausola arbitrale
Previo esperimento di un tentativo di conciliazione svolto secondo le regole della camera di conciliazione competente per territorio, se istituita, sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, e successive modifiche, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
A. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
B. le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
C. le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
Arbitri e procedimento
Gli Arbitri sono in numero di:
A. uno, per le controversie con non più di due parti e, comunque, riconducibili ad uno schema bilaterale, di valore inferiore ad euro 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile
B. tre, per le altre controversie.
Gli Arbitri sono scelti dal Presidente della Camera Arbitrale di Modena secondo le regole della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Modena.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
Esecuzione della decisione
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.